Il superamento del limite di righe della relazione dell’ offerta tecnica comporta l’ impossibilità di valutare tutti gli elementi della pagina e non solo quelli tratatti nella parte eccedente. Il Tar Emilia Romagna, sezione I, con la sentenza n. 803/2019 ha definito questo particolare principio interpretativo che risulta fortemente innovativo rispetto al la posizione espressa sino a oggi dalla giurisprudenza.
I giudici amministrativi hanno preso in esame una gara nella quale il disciplinare prevedeva rigorose modalità di compilazione dell’ offerta tecnica, stabilendo in particolare che la stessa fosse predisposta secondo parametri descrittivi omogenei e, pertanto, immediatamente comparabili. La clausola del disciplinare di gara prescriveva infatti che le relazioni descrittive dovevano essere connotate da un’ illustrazione separata e ordinata dei vari elementi, nonché precisava che le cartelle e delle relazioni descrittive dovevano essere composte da facciate di pagine in formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti.
La stessa disposizione regolativa delle modalità di predisposizione dell’ offerta tecnica prevedeva anche che le facciate eccedenti i limiti indicati (anche con specifico riferimento al numero di righe) non sarebbero state prese in considerazione per la valutazione complessiva dell’ offerta tecnica. L’ operatore economico risultato poi aggiudicatario aveva tuttavia superato il numero di righe in due pagine e in altre aveva redatto la relazione con caratteri inferiori al limite prescritto, determinando, dopo l’ esercizio del diritto di accesso, la presentazione di un ricorso da parte dal secondo classificato, fondato proprio sulla violazione dei parametri di redazione dell’ offerta.
Il Tar Emilia Romagna ha evidenziato che la sanzione che il disciplinare di gara prevede per il superamento del numero di righe per pagina non comporta l’ esclusione dell’ offerta, ma la non valutabilità degli elementi dell’ offerta tecnica contenuti nelle facciate eccedenti il numero di righe prescritto, ma fornisce su questo punto un importante chiarimento interpretativo, rilevando come la non valutabilità non debba essere riferita soltanto alle righe in eccesso, ma all’ intera facciata in cui sono contenute le righe in eccesso. Secondo i giudici amministrativi, infatti, l’ eccesso del numero di righe (oltre che delle prescrizioni attinenti al carattere della scrittura) che devono comporre una facciata costituisce una violazione per la quale è espressamente prevista la non valutabilità della facciata in cui si sono realizzate le violazioni.
Da questi elementi deriva un principio interpretativo, in base al quale agli elementi dell’ offerta contenuti nelle pagine non assoggettabili a valutazione per il superamento del numero di righe non poteva essere attribuito alcun punteggio, non potendo per quella parte l’ offerta tecnica essere in alcun modo valutata. L’ effetto immediato è il necessario ricalcolo dei punteggi attribuiti alla parte tecnico-qualitativa dell’ offerta e di quelli complessivi, comportante a sua volta la riformulazione della graduatoria finale di merito, con l’ eventuale nuova aggiudicazione, qualora la rideterminazione comporti la retrocessione dell’ operatore economico originariamente primo classificato.
A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 08/11/2019 – autore GRETA CHINELLATO